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17 Giugno 2024
17:00

Art. 596 c.c. “Incapacità del tutore e del protutore”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 596 c.c., rubricato "Incapacità del tutore e del protutore", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo III - Della capacità di ricevere per testamento.

Art. 596 c.c. “Incapacità del tutore e del protutore”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 596 del Codice Civile, rubricato "Incapacità del tutore e del protutore", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo III – Della capacità di ricevere per testamento.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 596 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 596 del Codice Civile.

"Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore.

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore".

Articolo 596 del Codice Civile: commento e spiegazione

Gli artt. 596, 597 e 598 tutelano la libertà testamentaria sancendo l'incapacità a ricevere per testamento di quei soggetti in contrasto con la possibile qualità di eredi.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 596 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 596 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 marzo 2020, n. 6079
"L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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