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29 Giugno 2024
17:00

Art. 594 c.c. “Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 594 c.c., rubricato "Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo III - Della capacità di ricevere per testamento.

Art. 594 c.c. “Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 594 del Codice Civile, rubricato "Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo III – Della capacità di ricevere per testamento.

La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 594 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 594 del Codice Civile.

"Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno".

Articolo 594 del Codice Civile: commento e spiegazione

L'obbligo di solidarietà che discenda dalla norma relaziona le persone strette da un vincolo di sangue.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 594 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 594 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 26 giugno 1984, n. 3709
"La dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ottenuta dopo il 20 settembre 1975 da un figlio adulterino concepito o nato prima di tale data, dà diritto di partecipare alla successione del genitore apertasi prima del 20 settembre 1975, secondo le norme regolanti i diritti successori dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati, vigenti all'epoca dell'apertura della successione. Tale diritto sussiste anche se il figlio naturale, anteriormente al 20 settembre 1975, ha ottenuto una sentenza passata in giudicato o ha stipulato una transazione, aventi per oggetto l'assegno di cui agli artt. 580 e 594 cod. civ. del 1942 (e 752 cod. civ. del 1865), in quanto la attribuzione anteriore di tale legato "ex lege" non preclude la richiesta dei più ampi e diversi diritti conferiti dalle nuove norme, che possono farsi valere soltanto dopo il 20 settembre 1975. Infatti l'art.. 230, comma terzo, legge 19 maggio 1975 n.. 151 (riforma del diritto di famiglia) riguarda soltanto gli effetti successori del riconoscimento invalido di figli naturali compiuto prima del 20 settembre 1975, nelle condizioni previste dal secondo comma dello stesso articolo, ma non si applica né alle ipotesi del primo comma, né a quelle dell'art.. 232 della stessa legge".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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