L'articolo 592 del Codice Civile, rubricato "Figli naturali riconosciuti o riconoscibili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo III – Della capacità di ricevere per testamento.
La capacità di disporre per testamento è l'idoneità di un soggetto a disporre dei propri beni per testamento.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 592 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 592 del Codice Civile.
"Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.
I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata".
Articolo 592 del Codice Civile: commento e spiegazione
La capacità di ricevere per testamento indica l'idoneità di un soggetto ad acquistare i beni che gli sono stati lasciati per testamento.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 592 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 592 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 16 novembre 1981, n. 6061
"Poiché le pronunzie di accoglimento della corte costituzionale comportano, ai sensi degli artt. 136, primo comma, cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, il venir meno dell'efficacia delle disposizioni dichiarate illegittime ed il divieto della loro ulteriore applicazione anche a situazioni giuridiche anteriori non ancora definite, non può contestarsi la validità della disposizione testamentaria con la quale il testatore, pur nel vigore dell'art. 592 cod. civ. (dichiarato incostituzionale con la sentenza 28 dicembre 1970 n. 205), in contrasto con il trattamento preferenziale ivi assicurato ai discendenti legittimi rispetto ai figli naturali, abbia attribuito quote uguali del suo patrimonio al figlio legittimo ed ai figli naturali, nel giudizio di divisione ereditaria che sia pendente alla pubblicazione della menzionata sentenza della corte costituzionale; ciò, quand'anche tale disposizione sia stata subordinata alla condizione, poi verificatasi, della eliminazione, perdurante la comunione ereditaria, del divieto di cui all'art. 592 citato, trattandosi di condizione consentita dalla legge (art. 633 cod. civ.) e non imponendo nessuna norma che l'evento concretante lo avveramento od il non avveramento della condizione debba realizzarsi in epoca anteriore all'apertura della successione".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 23 aprile 1976, n. 1467
"A seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli artt 592 e 599 cod civ (sent 28 dicembre 1970, n 205), e valida per l'intero, in linea di principio, la donazione effettuata dal de cuius al figlio naturale ed eccedente, in valore, la quota teorica di eredita spettante a tale donatario per successione legittima e, qualora il figlio naturale sia tenuto a collazione di immobili, a lui compete senza limitazioni la scelta tra la restituzione del bene in natura e l'imputazione del suo valore alla propria porzione; secondo le previsioni dell'art 746 cod civ."