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16 Giugno 2024
11:00

Art. 590 c.c. “Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 590 c.c., rubricato "Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo I - Disposizioni generali.

Art. 590 c.c. “Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 590 del Codice Civile, rubricato "Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo I – Disposizioni generali.

Il legislatore intende disciplinare quell'aspetto del fenomeno successorio che trova fondamento nella volontà del defunto cui spetta decidere i chiamati alla successione e la misura in cui questi devono succedere.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 590 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 590 del Codice Civile.

"La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione".

Articolo 590 del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma, in ossequio al principio di conservazione del testamento, permette ai parenti, nel rispetto della memoria del de cuius, di dare volontaria esecuzione al testamento.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 590 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 590 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 31 ottobre 2023, n 30237
"Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 22 dicembre 2020, n. 29252
"A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10065
"La scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, non comporta la sanatoria dell'atto in quanto esso è "inesistente" e non semplicemente nullo. Non scatta dunque la previsione contenuta nell'articolo 590 del codice civile secondo cui la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 5 gennaio 2018, n. 168
"La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 27 luglio 2017, n. 18616
"In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 13 luglio 2017, n. 17392
"La conferma del testamento invalido (nella specie, per incapacità del testatore), ove avvenga mediante un atto formale, deve contenere i requisiti previsti dall'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile e, cioè, l’indicazione del negozio invalido, della causa d’invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 luglio 2012, n. 11195
"L'art. 590 cod. civ., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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