All'art. 59 della Costituzione viene stabilito che chi è stato Presidente della Repubblica diviene di diritto senatore a vita.
Il numero di senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica non può essere superiore a cinque.
Art. 59 della Costituzione aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 59 della Costituzione:
"Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque".
Art. 59 della Costituzione prima e dopo la riforma
L'art. 59 della Costituzione è stato modificato dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n.1.
Prima della riforma il testo dell'art. 59 era il seguente.
Il primo comma era identico: "È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica".
Il secondo comma, invece, recitava così: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario".