L'articolo 589 del Codice Civile, rubricato "Testamento congiuntivo o reciproco", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo I – Disposizioni generali.
Il legislatore intende disciplinare quell'aspetto del fenomeno successorio che trova fondamento nella volontà del defunto cui spetta decidere i chiamati alla successione e la misura in cui questi devono succedere.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 589 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 589 del Codice Civile.
"Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo né con disposizione reciproca".
Articolo 589 del Codice Civile: commento e spiegazione
I testamenti oggetto della disposizione sono nulli e improduttivi di effetti, dal momento che incarnano una limitazione al principio della libertà testamentaria e contrastano con il carattere unipersonale dell'atto.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 589 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 589 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 5 aprile 2012, n. 5508
"In tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 5 aprile 2012, n. 5508
"In tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 aprile 982, n. 2623
"Si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell'art.. 458 cod. civ., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, si integrano a vicenda, dando luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri".