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10 Giugno 2024
9:00

Art. 588 c.c. “Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 588 del Codice Civile, rubricato "Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo I - Disposizioni generali.

Art. 588 c.c. “Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 588 del Codice Civile, rubricato "Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo I – Disposizioni generali.

Il legislatore intende disciplinare quell'aspetto del fenomeno successorio che trova fondamento nella volontà del defunto cui spetta decidere i chiamati alla successione e la misura in cui questi devono succedere.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 588 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 588 del Codice Civile.

Comma 1 dell'art. 588 c.c. "Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario".

Comma 2 dell'art. 588 c.c. "L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio".

Articolo 588 del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma distingue l'eredità dal legato sulla base di due criteri: da un lato l'attribuzione che ha a oggetto l'universalità o una quota dei beni del testatore e dall'altro il legato, per cui il lascito riguarda un bene determinato o non costituente una quota.

Quanto al secondo criterio, ovvero quello soggettivo, non viene esclusa l'indicazione di beni determinati e che questa possa essere a titolo universale.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 588 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 588 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 marzo 2024, n. 8319
"L'accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l'accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell'art. 675 c.c., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell'art. 588 c.c.".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 5 agosto 2022, n. 24310
"Il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 31 dicembre 2021, n. 42121
"In tema di successione testamentaria "mortis causa", l'"institutio ex re certa" vale a determinare la quota dell'istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede, sicchè le "ceterae res" sono attribuite agli eredi legittimi, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituiti ex re certa".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15661
"La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 5 marzo 2020, n. 6125
"In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 19 novembre 2019, n. 30082
"Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti l'inequivoca volontà del "de cuius" di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 3 luglio 2019, n, 17868
"La qualifica di erede universale nella scheda testamentaria, associata all'attribuzione di un singolo bene o di un complesso di beni, pur potendo costituire un elemento valutabile ai fini dell'indagine diretta ad accertare l'eventuale intenzione del testatore di assegnare quei beni come quota del patrimonio, ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.c., non giustifica, di per sé, l'attribuzione degli altri beni menzionati nel testamento e non attribuiti, occorrendo a tal fine che sia ricavabile dal complessivo contenuto del testamento una disposizione nell'universalità del patrimonio ai sensi dell'art. 588, comma 1, c.c."

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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