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2 Giugno 2024
17:00

Art. 587 c.c. “Testamento”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 587 del Codice Civile, rubricato "Testamento", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo I - Disposizioni generali.

Art. 587 c.c. “Testamento”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 587 del Codice Civile, rubricato "Testamento", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo I – Disposizioni generali.

Il legislatore intende disciplinare quell'aspetto del fenomeno successorio che trova fondamento nella volontà del defunto cui spetta decidere i chiamati alla successione e la misura in cui questi devono succedere.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 587 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 587 del Codice Civile.

Comma 1 dell'art. 587 c.c. "Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse".

Comma 2 dell'art. 587 c.c. "Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale".

Articolo 587 del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma disciplina il cd. contenuto tipico o sostanziale del testamento, ovvero l'istituzione di erede o un legato, ammettendo che per il testamento siano compiute ulteriori operazioni di carattere non patrimoniale.

Il fondamento della successione testimoniare è assicurare tutela all'autonomia privata, per questo motivo il testamento può essere definito come un negozio che, a causa della morte, dispone rapporti.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 587 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 587 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenz 6 febbraio 2024, n. 3352
"La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore".

Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 31 agosto 2023, n. 25521
"In tema d'interpretazione del testamento, qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 24 settembre 2021, n. 25936
"Perché un atto costituisca disposizione testamentaria, è necessario che lo scritto contenga la manifestazione di una volontà definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente formata, diretta allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte; pertanto, ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma, occorrendo, altresì, l'accertamento dell'oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Siffatto accertamento – che, ove le espressioni contenute nel documento risultino ambigue o di valore non certo, presuppone la necessaria indagine su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite con la disposizione – involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26988
"La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile, può essere contenuta anche in un testamento; essa non costituisce autonoma forma di obbligazione, avendo solo effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 19 settembre 2019, n. 23421
"L’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 cod. civ. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius”.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 27 marzo 2019, n. 8575
"Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (nella specie, con querela di falso) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25698
"L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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