L'articolo 586 del Codice Civile, rubricato "Acquisto dei beni da parte dello Stato", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo III – Della successione dello Stato.
Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.
I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 586 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 586 del Codice Civile
Comma 1 dell'art. 586 c.c. "In mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia".
Comma 2 dell'art. 586 c.c. "Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati".
Articolo 586 del Codice Civile: commento e spiegazione
La disposizione viene prevista come chiusura del sistema nel caso in cu risultino inapplicabili le altre ed è finalizzata a conservare integralmente l'eredità.
Allo stesso tempo, intende assicurare un titolare nei casi in cui non vi siano eredi legittimi o testamentari.
Lo Stato assume la veste di successore legittimo.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 586 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 586 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 ottobre 2023, n. 28221
"In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 marzo 1995, n. 2862
"L'acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto da parte dello Stato in mancanza di altri successibili, a norma dell'art. 586 cod. civ., avviene "iure successionis" e, quindi, a titolo derivativo, mentre l'acquisto dei beni immobili "che non sono in proprietà di alcuno", previsto dall'art. 827 cod. civ., avviene a titolo originario. Pertanto, l'art. 67 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, stabilendo che "i beni immobili situati nella regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione", ha apportato deroga all'art. 827 cod. civ., ma non ha modificato l'art. 586 cod. civ., che è tuttora in vigore nel territorio di quella regione, operando nel diverso campo della successione a causa di morte".