L'articolo 585 del Codice Civile, rubricato "Successione del coniuge separato", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo II – Della successione del coniuge.
Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.
I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 585 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 585 del Codice Civile.
Comma 1 dell'art. 585 c.c. "Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato".
Comma 2 dell'art. 585 c.c. "Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 548".
Articolo 585 del Codice Civile: commento e spiegazione
La perdita dei diritti successori del coniuge separato con addebito, prevista a tutela dell'interesse degli eredi legittimi alla sua esclusione, non configura però un'ipotesi di indegnità, pertanto il coniuge potrà succedere ad altro titolo, per esempio per testamento.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 585 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 585 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 25 novembre 1982, n. 6383
"Il principio, in forza del quale la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale, determina la cessazione della materia del contendere, tanto con riguardo alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti attinenti allo obbligo di mantenimento o di alimenti, non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio, sotto il profilo della rilevanza dell'addebitabilità o meno della separazione sui diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto che l'incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585, nuovo testo, cod. civ., postula che la sentenza di separazione sia passata in giudicato al tempo dell'apertura della successione".