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1 Giugno 2024
11:00

Art. 584 c.c. “Successione del coniuge putativo”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 584 del Codice Civile, rubricato "Successione del coniuge putativo", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo II - Delle successioni legittime, Capo II - Della successione del coniuge.

Art. 584 c.c. “Successione del coniuge putativo”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 584 del Codice Civile, rubricato "Successione del coniuge putativo", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo II – Della successione del coniuge.

Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.

I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 584 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 584 del Codice Civile.

Comma 1 dell'art. 584 c.c. "Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'art. 540".

Comma 2 dell'art. 584 c.c. "Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte".

Articolo 584 del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma pone alla base l'esigenza di dover equiparare sul piano successorio la figura del coniuge (o parte dell'unione civile) putativo in buona fede al coniuge, o parte dell'unione civile, legittimo.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 584 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 584 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 1, ordinanza 17 gennaio 2024, n. 1772
"In tema di nullità del matrimonio, l'interesse ad agire ex art. 117, comma 1, c.c. da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto, che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 25 febbraio 2004, n. 3747
"E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 583 cod. civ., nella parte in cui non prevede che, in assenza di altri successibili, l'eredità si devolva al coniuge divorziato, atteso che l'art. 42, ultimo comma, della Costituzione ha rimesso la determinazione delle categorie dei chiamati alla successione legittima alla valutazione discrezionale del legislatore (la quale non incontra altri limiti che quello imposto dal principio costituzionale di tutela della famiglia ai sensi dell'art. 29 Cost. – limite non operante con il venir meno in via definitiva del vincolo matrimoniale, essendo da escludere la configurabilità nel rapporto tra coniugi divorziati di una comunità familiare – nonché quello derivante dalla direttiva di equiparazione della filiazione naturale a quella legittima dettata dall'art. 30, terzo comma, Cost.), e che, inoltre, la scelta legislativa di non includere tra i successibili l'"ex" coniuge, anche in mancanza di chiamati per diritto di coniugio o di parentela, e di accordargli, in relazione all'eredità, la limitata tutela di cui all'art. 9 bis della legge n. 898 del 1970, e succ. modif. (la quale trova ragione non già nella persistente rilevanza del matrimonio, ma nel fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai definitivamente disciolto ed in esigenze solidaristiche che si proiettano anche dopo la morte del coniuge), non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo d'altro canto inconferente come "tertium comparationis" la disciplina dettata per la successione del coniuge putativo dall'art. 584 cod. civ. e dovendo escludersi che un'indicazione nel senso dell'equiparazione della posizione e dei diritti patrimoniali del coniuge divorziato a quelli del soggetto ancora legato da rapporto di matrimonio sia rintracciabile nell'art. 12 sexies della citata legge sul divorzio".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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