L'articolo 583 del Codice Civile, rubricato "Successione del solo coniuge", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo II – Della successione del coniuge.
Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.
I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 583 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 583 del Codice Civile.
"In mancanza di figli [legittimi o naturali], di ascendenti , di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità".
Articolo 583 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il decreto sulla filiazione ha modificato la norma nelle parti in contrasto con la riforma e non più attuali.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 583 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 583 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 25 febbraio 2024, n. 3747
"E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 583 cod. civ., nella parte in cui non prevede che, in assenza di altri successibili, l'eredità si devolva al coniuge divorziato, atteso che l'art. 42, ultimo comma, della Costituzione ha rimesso la determinazione delle categorie dei chiamati alla successione legittima alla valutazione discrezionale del legislatore (la quale non incontra altri limiti che quello imposto dal principio costituzionale di tutela della famiglia ai sensi dell'art. 29 Cost. – limite non operante con il venir meno in via definitiva del vincolo matrimoniale, essendo da escludere la configurabilità nel rapporto tra coniugi divorziati di una comunità familiare – nonché quello derivante dalla direttiva di equiparazione della filiazione naturale a quella legittima dettata dall'art. 30, terzo comma, Cost.), e che, inoltre, la scelta legislativa di non includere tra i successibili l'"ex" coniuge, anche in mancanza di chiamati per diritto di coniugio o di parentela, e di accordargli, in relazione all'eredità, la limitata tutela di cui all'art. 9 bis della legge n. 898 del 1970, e succ. modif. (la quale trova ragione non già nella persistente rilevanza del matrimonio, ma nel fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai definitivamente disciolto ed in esigenze solidaristiche che si proiettano anche dopo la morte del coniuge), non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo d'altro canto inconferente come "tertium comparationis" la disciplina dettata per la successione del coniuge putativo dall'art. 584 cod. civ. e dovendo escludersi che un'indicazione nel senso dell'equiparazione della posizione e dei diritti patrimoniali del coniuge divorziato a quelli del soggetto ancora legato da rapporto di matrimonio sia rintracciabile nell'art. 12 sexies della citata legge sul divorzio".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 17 luglio 1980, n. 4676
"Il legittimario, anche se non ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario, può esperire, a norma dell'art. 564 Cod. civ., l'azione di riduzione delle donazioni nei confronti del donatario coniuge superstite del de cuius senza figli, che a seguito di delazione ab intestato (o legittima) concorra con ascendenti, fratelli e sorelle del de cuius, avendo tale coniuge, anche prima della riforma del diritto di famiglia, quella qualità di chiamato all'eredità, espressamente specificata dal citato art. 564 per esentare il legittimario dall'accettazione con beneficio d'inventario".