L'articolo 581 del Codice Civile, rubricato "Concorso del coniuge con i figli", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo II – Della successione del coniuge.
Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.
I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 581 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 581 del Codice Civile.
"Quando con il coniuge concorrono figli [legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali], il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi".
Articolo 581 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma permette di denotare uno spiccato favor riservato dal legislatore al coniuge superstite o alla parte dell'unione civile, in particolar modo ove non concorra con i figli.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 581 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 581 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 26 marzo 2019, n. 8400
"In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la sua concreta attribuzione, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 5 febbraio 2018, n. 2754
"I diritti sull’abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti dall’art. 540, comma 2, c.c., spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona".
Corte di Cassazione, sezione U, sentenza 27 febbraio 2013, n. 4847
"In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius".