L'articolo 580 del Codice Civile, rubricato "Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo I – Della successione dei parenti.
Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.
I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 580 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 580 del Codice Civile.
Comma 1 dell'art. 580 c.c. "Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta".
Comma 2 dell'art. 580 c.c. "I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari".
Articolo 580 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il decreto sulla filiazione ha modificato la norma nelle parti in contrasto con la riforma e non più attuali.
Viene quindi confermato il diverso trattamento successorio dei figli non riconoscibili poichè è posta nell'interesse del figlio e limitata a casi particolari.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 580 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 580 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 26 ottobre 202, n. 31672
"In tema di successioni legittime, il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. ha fonte "ex lege" nel mero fatto procreativo e, pertanto, nel novero dei "figli non riconoscibili" aventi diritto a tale assegno vanno compresi anche i figli biologici che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento, non potendo negarsi al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e 8 CEDU, la possibilità di scegliere tra la "minore tutela" prevista dal menzionato art. 580 c.c. – che, non essendo subordinata alla rimozione dello "status" di figlio altrui, consente di conservare l'identità familiare ormai acquisita – e la "tutela piena" che deriverebbe dall'accertamento giuridico della filiazione".
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 26 giugno 1984, n. 3709
"La dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ottenuta dopo il 20 settembre 1975 da un figlio adulterino concepito o nato prima di tale data, dà diritto di partecipare alla successione del genitore apertasi prima del 20 settembre 1975, secondo le norme regolanti i diritti successori dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati, vigenti all'epoca dell'apertura della successione. Tale diritto sussiste anche se il figlio naturale, anteriormente al 20 settembre 1975, ha ottenuto una sentenza passata in giudicato o ha stipulato una transazione, aventi per oggetto l'assegno di cui agli artt. 580 e 594 cod. civ. del 1942 (e 752 cod. civ. del 1865), in quanto la attribuzione anteriore di tale legato "ex lege" non preclude la richiesta dei più ampi e diversi diritti conferiti dalle nuove norme, che possono farsi valere soltanto dopo il 20 settembre 1975. Infatti l'art.. 230, comma terzo, legge 19 maggio 1975 n.. 151 (riforma del diritto di famiglia) riguarda soltanto gli effetti successori del riconoscimento invalido di figli naturali compiuto prima del 20 settembre 1975, nelle condizioni previste dal secondo comma dello stesso articolo, ma non si applica né alle ipotesi del primo comma, né a quelle dell'art.. 232 della stessa legge".