L'articolo 577 del Codice Civile, rubricato "Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo I – Della successione dei parenti.
Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.
I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 577 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 577 del Codice Civile.
"Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado".
Articolo 577 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma è stata dichiarata illegittima costituzionalmente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale resa il 14 aprile 1989, n. 79 e con riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 577 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 577 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 8 giugno 1968, n. 1754
"Il legislatore, stabilendo nell'art. 276 cod. civ. che, in caso di morte del presunto genitore naturale, legittimati passivi sono i suoi eredi,dimostra di ritenere che l'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita naturale, dopo la morte del presunto padre, abbia anche finalita successorie. Se poi sia da escludere che l'Azione proposta dopo la morte del presunto genitore abbia carattere strumentale nei riguardi dell'eredita di costui e sia invece certo che essa abbia carattere strumentale solo nei riguardi dell'eredita dell'ascendente legittimo immediato del presunto genitore naturale (art. 577 cod. civ) in tal caso la legittimazione passiva spetta non gia agli eredi del presunto genitore naturale, ma agli eredi dell'ascendente legittimo di lui che sono i soli veramente interessati alla resistenza".