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14 Maggio 2024
15:00

Art. 573 c.c. “Successione dei figli nati fuori del matrimonio”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 573 c.c., rubricato "Successione dei figli nati fuori del matrimonio", rientra nel Libro II, Titolo II, Capo I. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 573 c.c. “Successione dei figli nati fuori del matrimonio”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 573 del Codice Civile, rubricato "Successione dei figli nati fuori del matrimonio", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo I – Della successione dei parenti.

Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.

I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 573 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 573 del Codice Civile.

"Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori dal matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'art. 580".

Articolo 573 del Codice Civile: commento e spiegazione

La norma era stata introdotta dal legislatore con lo scopo di garantire la piena equiparazione dei figli, anche a livello successorio.

Il decreto sulla filiazione ha conservato la disposizione per ribadire il principio dell'assoluta equiparazione e per precisare lo status di figlio.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 573 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 573 c.c.

Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 19 giugno 2012, n. 10027
"Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado. Pertanto, allorché penda, in grado di appello, sia il giudizio in cui è stata pronunciata una sentenza su causa di riconoscimento di paternità naturale e che l'abbia dichiarata, sia il giudizio che su tale base abbia accolto la domanda di petizione di eredità, ed entrambe le sentenze siano state impugnate, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata sulla dichiarazione di paternità naturale, ma può esserlo, ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione. Non ostano, a tale conclusione, le disposizioni degli artt. 573 e 715 cod. civ., non essendo in questione il momento dal quale si producono gli effetti della dichiarazione di filiazione naturale, ma il potere del giudice, cui la seconda domanda sia proposta, di conoscerne sulla base della filiazione naturale già riconosciuta con sentenza, pur non ancora passata in giudicato".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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