L’articolo 572 del Codice Penale, rubricato “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo XI – Dei delitti contro la famiglia, Capo IV – Dei delitti contro l’assistenza familiare.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 572 c.p.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 572 del Codice Penale:
Comma 1 dell’art. 572 c.p. “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni”.
Comma 2 dell’art. 572 c.p. “La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”.
Comma 3 dell’art. 572 c.p. “Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni”.
Comma 4 dell’art. 572 c.p. “Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.
Procedibilità: d’ufficio
Competenza: Tribunale monocratico (udienza preliminare); Tribunale collegiale (per l’ipotesi di lesione gravissima); Corte d’Assise (morte)
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 14 anni (1° comma); 21 anni (2° comma); 18 anni (4° comma, nel caso di lesione personale grave); 30 anni (4° comma, nel caso di lesione gravissima); 48 anni (4° comma, se ne deriva la morte)
Articolo 572 del Codice Penale: commento e spiegazione
La ratio della norma è la tutela dell’integrità psico-fisica delle persone appartenenti alla sfera familiare e/o para-familiare. Per questa ragione, la norma si instaura nel complesso dei delitti contro l’assistenza familiare.
Il reato di maltrattamenti rappresenta un reato abituale proprio, posto in essere cioè soltanto da coloro i quali abbiano un particolare rapporto con il soggetto passivo e sulla scorta di comportamenti di per sé leciti ma che, in ragione della loro reiterazioni, divengono illeciti penalmente rilevanti.
La reiterazione delle condotte commesse ai danni di familiari e conviventi devono essere volontariamente orientate a ledere l’integrità fisica, psicologica, ma anche morale della vittima che è sottoposta all’autorità dell’autore della condotta.
L'elemento soggettivo richiesto è del dolo generico, inteso come la coscienza e volontà di infliggere alla vittima una serie di comportamenti lesivi.
Per maggiori approfondimenti, si consiglia la lettura dell’articolo Il reato di maltrattamenti in famiglia: cosa dice la legge, come è punito.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 572 c.p.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 572 c.p.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 4 ottobre 2023, n. 40368
“Il delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto reato di natura abituale, postula che le condotte che lo integrano siano contestate con riferimento a un periodo di tempo delimitato, sicché, se al dibattimento emergono fatti ulteriori, verificatisi oltre l'arco temporale indicato nell'imputazione, il pubblico ministero è tenuto alla loro formale contestazione, sia nel caso in cui integrino la fattispecie concreta contestata, sia in quello in cui costituiscano una serie autonoma, unificabile alla precedente sotto il vincolo della continuazione”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 19 settembre 2023, n. 38306
“Integra il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di "mobbing" verticale, la condotta vessatoria che si consuma con l'abituale prevaricazione ed umiliazione poste in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi, a nulla rilevando la formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte verso il soggetto "mobizzato", anche in relazione a comportamenti reattivi dallo stesso assunti".
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 19 luglio 2023, n. 31390
“In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 28 giugno 2023, n. 28218
“In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ove parte della condotta sia commessa sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all'art. 572 cod. pen., come modificata in senso peggiorativo dall'art. 4, comma 1, lett. d), legge 1 ottobre 2012, n. 172, trova applicazione la norma sopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l'abitualità del reato”.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 20 giugno 2023, n. 26549
“In tema di competenza per territorio, la consumazione del delitto di maltrattamenti in famiglia deve ritenersi avvenuta nel luogo di realizzazione dell'ultima condotta che integra il reato, anche nel caso in cui la stessa sia successiva al perfezionamento della fattispecie ai sensi dell'art. 572 cod. pen.”
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 15 giugno 2023, n. 25964
“L'assorbimento nel delitto di omicidio aggravato dall'essere stato commesso in occasione di maltrattamenti contro familiari o conviventi dell'ulteriore delitto di cui all'art. 572 cod. pen. è subordinato alla sola contestualità spazio-temporale tra i fatti, non essendo necessario un rapporto di connessione tra gli stessi”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 8 giugno 2023, n. 24876
“Condotte sistematicamente violente sul piano fisico e psicologico anche quando finalizzate a educare, non rientrano nell’ambito della fattispecie di abuso di mezzi di correzione ma concretizzano elementi costitutivi del più grave reato di maltrattamenti. In altri termini, esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina qualunque forma di violenza fisica o psichica, anche se sostenuta da animus corrigendi; le condotte connotate da modalità aggressive sono quindi incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo e educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minorenne”.
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 7 giugno 2023, n. 24375
“In tema di misure cautelari personali, il licenziamento dell'indagato, gravemente indiziato della commissione di reati comuni anche a base violenta all'interno di una struttura sanitaria per anziani, non è idoneo ad elidere l'attualità del pericolo di reiterazione, posto che l'esigenza di cautela può riproporsi in qualsiasi momento e in ogni circostanza, non essendo la commissione di ulteriori reati della stessa specie agevolata dalla specifica qualifica soggettiva rivestita dal predetto”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 22 maggio 2023, n. 21998
“In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore dopo l'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, perché trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta da tale legge, in luogo di quella, previgente, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.”
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 21 marzo 2023, n. 11910
“In tema di esigenze cautelari, allorché si procede per reati consumati all'interno di "relazioni strette" (nella specie, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate), la funzione preventiva della misura ha una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosità "mirata", orientata nei confronti di una specifica persona, sicché la concretezza del pericolo e la sua attualità possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la recisione della relazione nella quale si è manifestata la condotta criminosa”.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 16 marzo 2023, n. 11290
“In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la consistenza dello iato temporale tra le condotte realizzate in danno delle medesime persone offese non rileva al fine di escludere l'abitualità del reato, ma l'interruzione temporale può valere a qualificare le distinte serie di condotte illecite quali reati autonomi, uniti dal vincolo della continuazione”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 12 gennaio 2023, n. 809
“In tema di maltrattamenti in famiglia, a fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 29 novembre 2022, n. 45400
“Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 11 ottobre 2022, n. 38336
“Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di "convivenza", in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell'accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 5 settembre 2022, n. 32577
“In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69, che subordina il beneficio alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero, pur avendo natura sostanziale, si applica anche a fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della indicata novella, ma protrattisi – senza significative cesure temporali – in epoca successiva, stante l'unitarietà strutturale del reato”.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 31 maggio 2022, n. 21087
“In tema di maltrattamenti in famiglia, l'estensione dell'arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata”.