L'articolo 571 del Codice Civile, rubricato "Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo I – Della successione dei parenti.
Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.
I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 571 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 571 del Codice Civile.
Comma 1 dell'art. 571 c.c. "Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà".
Comma 2 dell'art. 572 c.c. "Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi".
Comma 3 dell'art. 572 c.c. "Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro".
Articolo 571 del Codice Civile: commento e spiegazione
il trattamento di favore concesso ai genitori trova la sua ratio nella riforma del 1975, ove assume una posizione dominante il rapporto genitori-figli.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 571 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 571 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 settembre 1997, n. 8746
"A norma dell'art. 578 cod. civ. qualora il figlio naturale muoia senza lasciare prole ne' coniuge e senza aver redatto testamento, il genitore che ha effettuato il riconoscimento è l'unico erede, restando escluso il concorso degli altri parenti, senza che tale esclusione, siccome non determinata da un irrazionale trattamento deteriore fatto alla famiglia naturale ma dalla discrezionale scelta legislativa di accordare nell'ambito di questa un privilegio al genitore in relazione al riconoscimento del vincolo di sangue, si ponga in contrasto con i parametri offerti dagli articoli 3, 29 e 30 Cost.".