L'articolo 570 del Codice Civile, rubricato "Successione dei fratelli e delle sorelle", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo I – Della successione dei parenti.
Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.
I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 570 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 570 del Codice Civile.
Comma 1 dell'art. 570 c.c. "A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali".
Comma 2 dell'art. 570 c.c. "I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani".
Articolo 570 del Codice Civile: commento e spiegazione
La rafforzata tutela concessa ai germani rispetto agli unilatierali trova giustificazione in ragione del fatto che il doppio vincolo di parentela vincola i primi, e non i secondi, al defunto.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 570 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 570 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 14 novembre 2014, n. 47139
"La violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del cod. civ., integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall'art. 570, comma primo, cod. pen.".
La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato il reato in questione nella condotta di mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento anche se la stessa non aveva determinato lo stato di bisogno della persona avente diritto alla prestazione.