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All'art. 57 della Costituzione è stabilito che il Senato viene eletto su base regionale, salvi i seggi che sono assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di 200, 4 dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.
Art. 57 della Costituzione aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 57 della Costituzione:
"Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
Art. 57 della Costituzione spiegato
All'art. 57 della Costituzione viene stabilito, al primo comma, che il Senato della Repubblica viene eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
A seguito della modifica apportata con legge costituzionale 18 ottobre 2020, n. 1, è stabilito che il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a 3.
Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome si effettua in proporzione alla loro popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.