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26 Maggio 2024
11:00

Art. 569 c.c. “Successione degli ascendenti”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 569 c.c., rubricato "Successione degli ascendenti", rientra nel Libro II, Titolo II, Capo I. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 569 c.c. “Successione degli ascendenti”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 569 del Codice Civile, rubricato "Successione degli ascendenti", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo I – Della successione dei parenti.

Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.

I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 569 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 569 del Codice Civile.

Comma 1 dell'art. 569 c.c. "A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna".

Comma 2 dell'art. 569 c.c. "Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea".

Articolo 569 del Codice Civile: commento e spiegazione

La successione ha luogo per linee – materna e paterna – ove gli ascendenti siano dello stesso grado.

Diversamente, la successione avviene per gradi, ovvero procedendo da quello più vicino a quello più lontano, nel caso in cui gli ascendenti delle due linee siano di gradi differenti.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 569 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 569 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 4, sentenza 21 ottobre 2005, n. 38809
"Secondo il disposto dell'articolo 74 del Cpp, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all'articolo 185 del Cp, può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Tale norma, dunque, distingue il diritto al risarcimento iure proprio, che è il diritto del soggetto al quale il reato ha recato danno, nel senso che il danno è venuto a sorgere direttamente nei suoi confronti, dal diritto al risarcimento iure successionis, che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento. Ne discende che i successibili, che non siano, in concreto, anche eredi, non possono agire iure successionis; ciò però non esclude, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima, la legittimazione ad agire iure proprio per il ristoro dei danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto. Nella specie, sulla base di questo principio, relativamente a un procedimento penale per omicidio colposo conseguente a incidente stradale, la Corte di cassazione ha ritenuto che legittimamente era stata ammessa la costituzione di parte civile delle nonne della vittima: se è vero, infatti che queste, in applicazione dell'articolo 569 del codice civile, non potevano annoverarsi, nel caso in esame, tra gli eredi (giacché la vittima aveva lasciato i genitori e la sorella, con la conseguenza che la successione legittima di tutti costoro escludeva la successione legittima degli ascendenti), pur tuttavia le medesime potevano ben costituirsi iure proprio, per il ristoro dei danni patrimoniali e, soprattutto, non patrimoniali sofferti a causa della morte del congiunto".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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