L'articolo 568 del Codice Civile, rubricato "Successione dei genitori", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo I – Della successione dei parenti.
Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.
I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 568 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 568 del Codice Civile.
"A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive".
Articolo 568 del Codice Civile: commento e spiegazione
La disposizione può ritenersi applicabile ai genitori legittimi, ai genitori di figli legittimari e ai genitori adottivi di minorenni. Allo stesso modo si applica ai genitori naturali e ai genitori adottivi di maggiorenni o minorenni nei casi particolari previsti dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 568 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 568 c.c.
Corte dei Conti, sezione 4, sentenza 9 luglio 1990, n. 75617
"Nel caso in cui il ricorrente defunto abbia lasciato eredi la moglie ed il figlio, la madre non è legittimata a riassumere il gravame in nome proprio, in quanto non erede, e neppure ad agire nel nome e nell'interesse dalla nuora e dei nipoti qualora sfornita del relativo titolo".