L'articolo 566 del Codice Civile, rubricato "Successione dei figli", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime, Capo I – Della successione dei parenti.
Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.
I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 566 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 566 del Codice Civile.
"Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali".
Articolo 566 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il presente articolo è stato così sostituito prima dall' art. 185 L. 19.05.1975, n. 151 e poi dall'art. 76 D.Lgs. 28.12.2013, n. 154 con decorrenza dal 07.02.2014.
La sostituzione operata consta della modifica delle parti in contrasto con la riforma e non più attuali, in particolare, il riferimento alla commutazione che poi è stato soppresso.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 566 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 566 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 10 agosto 2023, n. 24361
"In tema di successione "mortis causa", ove nell'asse ereditario sia compresa una farmacia, occorre distinguere la proprietà di quest'ultima, che rimane in comune tra i coeredi fino alla divisione del patrimonio, dalla gestione, che compete a colui il quale sia in possesso dei requisiti di legge; tale distinzione impone di tener conto, nella stima del bene ai fini della divisione, dell'"apporto" riferibile al solo coerede farmacista, assumendo all'uopo rilievo al valore della farmacia al momento dell'apertura della successione. Qualora, poi, a seguito della divisione, sorga a carico dell'assegnatario della farmacia un obbligo di conguaglio in favore dei coeredi, esso costituisce debito di valore che sorge all'atto dello scioglimento della comunione e rispetto al quale non sono dovuti gli interessi compensativi, sulla somma rivalutata del conguaglio spettante, ove i coeredi non abbiano, come nella specie, avuto il possesso ed il godimento comune della cosa, ma solo il diritto al rendiconto con riferimento ai frutti ed eventualmente il diritto agli interessi corrispettivi sulle somme dovute a tale titolo".
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 agosto 2002, n. 12128
"In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, poiché secondo i principi generali vigenti in materia successoria alla morte del titolare la prestazione può essere rivendicata da ciascun coerede non per l'intero ma solo nei limiti della propria quota ereditaria, non sussiste litisconsorzio necessario esteso a tutti gli eredi nel giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale".