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12 Maggio 2024
15:00

Art. 565 c.c. “Categorie dei successibili”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 565 c.c., rubricato "Categorie dei successibili", rientra nel Libro II, Titolo II. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 565 c.c. “Categorie dei successibili”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 565 del Codice Civile, rubricato "Categorie dei successibili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo II – Delle successioni legittime.

Il Titolo II regola quell'aspetto del fenomeno successorio che trova la sua ragione nella legge e non nella volontà del defunto.

I presupposti sono la mancanza di un testamento (inteso come l'atto che rappresenta la massima espressione del suo autore), l'esistenza di un titolo per succedere (una relazione tra il chiamato e il defunto), oppure, in mancanza, un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 565 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 565 del Codice Civile.

"Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato , nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo".

Articolo 565 del Codice Civile: commento e spiegazione

La successione legittima ha funzione suppletiva e sussidiaria rispetto a quella testamentaria e interviene solo ove ques'ultima manchi, trovando il suo fondamento nell'esigenza di tutelare la famiglia.

Questa deve essere intesa come entità rilevante socialmente e giuridicamente.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 565 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 565 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22192
"In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 31 luglio 2020, n. 16535
"Quando la successione legittima si apre su un "relictum" insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo il "de cuius" fatto in vita donazioni che eccedono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario stesso è già investito "ex lege", determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria. Pertanto, la circostanza che il legittimario, nel chiedere l'accertamento della simulazione di atti compiuti dal "de cuius", abbia fatto riferimento alla quota di successione "ab intestato" non implica che egli abbia inteso far valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall'esame complessivo della domanda risulti che l'accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 27 marzo 2019, n. 8575
"Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (nella specie, con querela di falso) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 15 febbraio 2012, n. 6054
"In tema di circonvenzione di persone incapaci, il soggetto che – rientrando nel novero dei successibili ex art. 572 cod. civ. – sia stato estromesso dalla successione in forza di testamento frutto di circonvenzione di testatore incapace patisce un danno patrimoniale "iure proprio" per non aver potuto partecipare alla divisione dei beni ereditari; diversamente, nel caso in cui il predetto testamento sia stato invalidato e la successione in suo favore sia avvenuta in forza di precedente valido testamento, oppure ai sensi degli artt. 565 e seguenti cod. civ., l'erede si trova ad aver sofferto un danno patrimoniale "iure hereditatis" che corrisponde al depauperamento del patrimonio del "de cuius" conseguente agli atti di disposizione frutto dell'altrui condotta di circonvenzione".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 settembre 2007, n. 19011
"In tema di accertamento della qualità di erede legittimo, la pronuncia – n. 532 del 2000 della Corte costituzionale – di non fondatezza della questione, già sollevata nel medesimo processo, di illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. preclude che la stessa questione possa essere ancora riproposta, nè sussiste la possibilità di estendere, in via di interpretazione e con il richiamo agli artt. 3 e 30 Cost., la categoria degli eredi legittimi oltre le persone verso cui produce effetti l'accertamento della filiazione naturale in base all'art. 258 cod. civ., sino a ricomprendervi, oltre i genitori naturali, anche tutti i parenti naturali".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 6 ottobre 2006, n. 21628
"Ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., è legittimo il provvedimento di sospensione necessaria del giudizio promosso dall'attore per l'accertamento della qualità di unico erede legittimo del "de cuius", avendo il giudice di merito ritenuto pregiudiziale la decisione della causa instaurata dal convenuto per il riconoscimento dello "status"" di figlio naturale dell'erede premorto del "de cuius"; è difatti legittima l'interpretazione dell'art. 565 cod.civ.al riguardo formulata dal giudice di merito che, nel determinare la portata precettiva della norma, abbia ritenuto i parenti naturali equiparati a quelli legittimi".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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