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2 Maggio 2024
15:00

Art. 563 c.c. “Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 563 c.c., rubricato "Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo X, Sezione II del Codice. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 563 c.c. “Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 563 del Codice Civile, rubricato "Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.

La riunione, in tema di successione, ha lo scopo di determinare la quota disponibile e quella di legittima e poter accerta un'eventuale lesione della quota riservata al legittimario.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 563 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 563 del Codice Civile.

Comma 1 dell'art. 563 c.c. "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili".

Comma 2 dell'art. 563 c.c. "L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede".

Comma 3 dell'art. 563 c.c. "Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro".

Comma 4 dell'art. 563 c.c. "Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione".

Articolo 563 del Codice Civile: commento e spiegazione

Le ragioni pretese dai legittimari possono essere fatte calere anche avverso gli aventi causa dei donatari, purchè sussitano i fondamenti menzionati dal legislatore.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 563 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 563 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856
"In caso di successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario, ove il "relictum" non sia sufficiente a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari, l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa se non quando la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari, trovando applicazione l' art. 553 c.c.".

Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nonostante avesse accertato che parte degli eredi avevano ricevuto donazioni dal "de cuius", aveva ridotto il legato, lasciando ferma in favore dei primi l'intera quota intestata in base al rilievo che le liberalità ricevute erano inferiori rispetto alla rispettiva quota di legittima, così operando in contrasto con l'art. 553 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 2 dicembre 2022, n. 35461
"In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 14 settembre 2022, n. 27065
"In tema di successioni, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante che, prima dell'apertura della successione dello stesso, intendano notificare un'opposizione alla donazione ai sensi dell'art. 563, comma 4 c.c., sono tenuti ad esperire previamente l'azione di simulazione, onde accertare che le parti abbiano inteso effettivamente realizzare una donazione, nei cui confronti soltanto l'opposizione è prevista. Ne consegue che ad essi, in quanto terzi, non si applicano le limitazioni alla prova della simulazione dettate dall'art. 1417 c.c. per le parti del contratto, essendo tale azione funzionale alla tutela di un'aspettativa di diritto riconosciuta al futuro legittimario".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 febbraio 2022, n. 4523
"La mancanza di una norma di diritto intertemporale che, con riferimento alle donazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, individui tale data quale "dies a quo" del termine ventennale per l'esperimento del rimedio previsto dall'art. 563, comma 4, c.c., induce a ritenere che detto termine decorra in ogni caso, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 563, dalla trascrizione della donazione".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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