L'articolo 562 del Codice Civile, rubricato "Insolvenza del donatario soggetto a riduzione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
La riunione, in tema di successione, ha lo scopo di determinare la quota disponibile e quella di legittima e poter accerta un'eventuale lesione della quota riservata al legittimario.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 562 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 562 del Codice Civile.
"Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente".
Articolo 562 del Codice Civile: commento e spiegazione
Stando alla formulazione della norma, così come voluto dal legislatore, il rischio di insolvenza può essere ripartito in base a chi sia il donatario che, tra i legittimari, abbia ricevuto la donazione più recentemente.