L'articolo 560 del Codice Civile, rubricato "Riduzione del legato o della donazione d'immobili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
La riunione, in tema di successione, ha lo scopo di determinare la quota disponibile e quella di legittima e poter accerta un'eventuale lesione della quota riservata al legittimario.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 560 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 560 del Codice Civile.
Comma 1 dell'art. 560 c.c. "Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente".
Comma 2 dell'art. 560 c.c. "Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari".
Comma 3 dell'art. 560 c.c. "Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario".
Articolo 560 del Codice Civile: commento e spiegazione
Pur prendendo in considerazione l'espressione letterale della disposizione, la stessa risulta essere applicabile anche con riguardo ai beni mobili e alle disposizioni a titolo universale.
L'immobile andrà restituito nei casi in cui l'eredità non sia comodamente divisibile; oppure il legatario o il donatario abbiano nell'immobile un'eccedenza superiore a un quarto del valore disponibile.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 560 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 560 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856
"In tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 dicembre 2021, n. 39368
"In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto l'accoglimento di tale domanda può assicurargli l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c.".