All'art. 56 della Costituzione italiana è stabilito che l'elezione dei membri della Camera dei deputati avviene a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è 400, di cui 8 eletti nella circoscrizione estero.
L'art. 56 si trova nella Parte II della Costituzione "Ordinamento della Repubblica", Titolo I "Il Parlamento", Sezione I, "Le Camere".
Articolo 56 della Costituzione aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 56 della Costituzione:
"Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".
Nuovo articolo 56 della Costituzione: modifica
Secondo quanto stabilito dall'art. 56 della Costituzione, la Camera dei deputati viene eletta a suffragio universale e diretto.
A seguito della modifica operata con legge costituzionale 19 ottobre 2020, n.1, il numero dei deputati è di 400, 8 dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero.
Possono essere eletti deputati coloro che hanno compiuti i 25 anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero totale di abitanti per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.