L'articolo 559 del Codice Civile, rubricato "Modo di ridurre le donazioni", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
La riunione, in tema di successione, ha lo scopo di determinare la quota disponibile e quella di legittima e poter accerta un'eventuale lesione della quota riservata al legittimario.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 559 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 559 del Codice Civile.
"Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori".
Articolo 559 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore delinea il cd. criterio cronologico secondo cui la riduzione delle donazioni possa evitare che sia indirettamente revocate.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 559 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 559 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 2 dicembre 2022, n. 35461
"In tema di tutela dei diritti del legittimario, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente".
Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che non aveva tenuto conto dell'interesse della ricorrente, donataria convenuta con l'azione di riduzione, da un lato, a far risultare che i beni relitti avevano una consistenza maggiore rispetto a quella indicata dai giudici di merito, in modo da escludere o circoscrivere l'esistenza di una lesione cagionata dalle donazioni, dall'altro, a fare emergere l'esistenza di eventuali donazioni, in ipotesi posteriori alla sua, in guisa da elidere o circoscrivere la riducibilità delle proprie.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 5 maggio 2022, n. 14193
"Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario".
Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 5 novembre 2021, n. 32197
"L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti – giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa – né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 dicembre 2020, n. 29924
"Il criterio cronologico di riduzione delle donazioni previsto dall'art. 559 c.c. non può operare allorquando si sia in presenza non già di donazioni successive, ma di più donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre. Ne consegue che in tale ipotesi, ove nessuno dei donatari è in grado di reclamare una priorità del suo titolo, non resta che applicare la riduzione proporzionale stabilita dall'art. 558 c.c. per le disposizioni testamentarie".