L'articolo 556 del Codice Civile, rubricato "Determinazione della porzione disponibile", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
La riunione, in tema di successione, ha lo scopo di determinare la quota disponibile e quella di legittima e poter accerta un'eventuale lesione della quota riservata al legittimario.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 556 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 556 del Codice Civile.
"Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre".
Articolo 556 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore intende prescrivere come poter determinare la porzione disponibile e quella invece riservata ai legittimari, ovvero mediante l'operazione di riunione fittizia.
Si definisce fittizia perchè si tratta di un mero aspetto contabile, ininfluente rispetto all'aumento o meno del patrimonio ereditario.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 556 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 556 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 8 novembre 2023, n. 31125
"L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 27 ottobre 2023, n. 29821
"In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.".
Corte di Cassazione, sezione, 2, ordinanza 24 maggio 2023, n. 14274
"In tema di donazione, è legittima la clausola con la quale il donante dispensi espressamente e parzialmente il donatario dalla collazione per la sola parte eccedente la quota di legittima spettante al donatario non essendoci ragione per negare al donante la facoltà di esplicare la propria autonomia anche con il prevedere una dispensa parziale da collazione".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 13 aprile 2023, n. 9813
"In tema di azione i riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuuis" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 9 febbraio 2023, n. 4008
"Secondo quanto dispone l'art. 540, comma 2, c.c. in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, in caso di concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali".