L'articolo 555 del Codice Civile, rubricato "Riduzione delle donazioni", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
La legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso ha riconosciuto i diritti successori della parte dell'unione civile, che viene così equiparata al coniuge, in qualità di legittimario.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 555 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 555 del Codice Civile.
Comma 1 dell'art. 555 c.c. "Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima".
Comma 2 dell'art. 555 c.c. "Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento".
Articolo 555 del Codice Civile: commento e spiegazione
Oggetto della disposizione sono anche le donazione di modesto importo.
In ogni caso, la riduzione avviene secondo le regole di cui all'art. 559 c.c., partendo dalle donazioni più recenti e fino ad arrivare a quelle anteriori.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 555 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 555 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 novembre 2023, n. 33011
"In caso di legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile, ove il legittimario non intenda assecondare la volontà del de cuius, è da escludersi che la sua tutela si identifichi con l'azione di riduzione, estrinsecandosi piuttosto nel diritto potestativo di abbandono della disponibile ex art. 550 c.c. che, facendogli conseguire la sola legittima in piena proprietà, differisce dall'azione di riduzione in quanto impedisce il verificarsi di una lesione qualitativa della quota di riserva".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 8 novembre 2023, n. 31125
"L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 4 luglio 2023, n. 18814
"Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla "de cuius" durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 2 giugno 2023, n. 17856
"In tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni".