L'articolo 552 del Codice Civile, rubricato "Donazioni e legati in conto di legittima", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 552 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 552 del Codice Civile:
"Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo".
Articolo 552 del Codice Civile: commento e spiegazione
La disposizione tende a garantire, tutelando i destinatari dei lasciti sulla disponibile, il rispetto della volontà del testatore, interpretata nel senso che le donazioni e i legati fatti al legittimato non dispensato dall'imputazione dovrebbero gravare sulla sua quota di legittima.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 552 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 552 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 maggio 2023, n. 12813
"Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 24 febbraio 1984, n. 1311
"Poiché ogni legato – ivi compreso quello in sostituzione di legittima – si acquista automaticamente e per effetto della semplice apertura della successione, soltanto la rinunzia, espressa o per fatti concludenti, a quel legato stesso determina il venir meno della sostituzione e l'acquisto da parte del rinunziante, della qualità di erede. In difetto di tale rinunzia il legatario, non avendo assunto la qualità di erede, non è contraddittore necessario nel giudizio di riduzione delle disposizioni testamentarie instaurato validamente da altro titolare di legato (in sostituzione di legittima) che quella qualità aveva acquisito con la detta rinunzia".