L'articolo 550 del Codice Civile, rubricato "Lascito eccedente la porzione disponibile", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 550 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 550 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 550 c.c. "Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari , ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede".
Comma 2 dell'art. 550 c.c. "La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile".
Comma 3 dell'art. 550 c.c. "Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione".
Comma 4 dell'art. 550 c.c. "Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione".
Articolo 550 del Codice Civile: commento e spiegazione
La salvaguardia dell'intangibilità della legittima trova sua espressione nella cd. cautela sociniana, tutelando così il diritto del legittimario a conseguire la quota in piena proprietà attraverso una semplice dichiarazione.
In questo modo, possono essere evitate le lungaggini di un'azione di riduzione all'esito della quale, peraltro, potrebbe conseguire solo il valore pecuniario della quota spettantegli.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 550 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 550 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 novembre 2023, n. 33011
"In caso di legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile, ove il legittimario non intenda assecondare la volontà del de cuius, è da escludersi che la sua tutela si identifichi con l'azione di riduzione, estrinsecandosi piuttosto nel diritto potestativo di abbandono della disponibile ex art. 550 c.c. che, facendogli conseguire la sola legittima in piena proprietà, differisce dall'azione di riduzione in quanto impedisce il verificarsi di una lesione qualitativa della quota di riserva".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 18 ottobre 2023, n. 28962
"Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell'art. 551 c.c., che suppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l'ipotesi prevista dall'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 12 marzo 2012, n. 3894
"In tema di c.d. cautela sociniana, la proposizione, da parte del legittimario al quale il "de cuius" abbia assegnato l'usufrutto sulla disponibile o su parte di essa, della domanda di divisione con attribuzione ad esso legittimario della quota di legittima in piena proprietà, può costituire esercizio della scelta di cui all'art. 550, primo comma, cod. civ., purchè anteriormente alla proposizione di tale domanda l'attore non abbia manifestato, anche con un comportamento concludente, la volontà di dare esecuzione alla disposizione testamentaria lesiva della legittima".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 18 gennaio 1995, n. 511
"La norma di cui all'art. 500 cod. civ. (cosiddetta cautela sociniana) – la quale, nell'ipotesi che il testatore abbia disposto di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (comma primo) o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile (comma secondo), attribuisce al legittimario, al quale, rispettivamente , sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all'azione di riduzione, la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al legittimario la qualità (piena proprietà), oltre che la quantità della legittima – configura, quale diritto potestativo, una scelta (per la legittima in piena proprietà, con abbandono del resto – cioè della nuda proprietà o dell'usufrutto della disponibile -, ovvero per il conseguimento dell'oggetto della disposizione testamentaria) di cui la legge non determina la forma, con la conseguenza che essa, espressa o tacita, può essere provata anche per testimoni o per presunzioni, anche se è in questione l'usufrutto o la nuda proprietà di beni immobili. L'effettuazione di tale scelta è incompatibile con il successivo ricorso all'azione di riduzione per la diversità di presupposti, struttura e finalità delle norme di cui agli artt. 550 e 554 cod. civ.".