L'art. 55 della Costituzione italiana dispone che il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione, il Parlamento si riunisce in seduta comune.
L'art. 55 della Costituzione si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica, Titolo I "Il Parlamento", Sezione I, "Le Camere".
Ecco il testo aggiornato dell'art. 55 della Costituzione italiana:
"Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione".
Art. 55 della Costituzione italiana: primo comma
All'art. 55 della Costituzione italiana, primo comma, è stabilito che il Parlamento è composto da due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
Si parla, nel nostro ordinamento, di bicameralismo perfetto, in quanto le due Camere del Parlamento svolgono le medesime funzioni.
Il Parlamento, nel nostro ordinamento, ha la funzione legislativa ovvero quella di approvare le leggi che regolamentano la vita dei cittadini italiani.
Il procedimento di formazione della legge vede impegnate, allo stesso modo, le due Camere del Parlamento: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, infatti, hanno il compito di approvare il testo di legge nella medesima formulazione.
Qualora una delle due Camere apporti modifiche al testo, questo deve ritornare all'altra Camera per ottenere l'approvazione.
Art. 55 della Costituzione italiana: secondo comma
Al secondo comma dell'art. 55 della Costituzione viene stabilito che il Parlamento si riunisce in seduta comune solo nei casi previsti dalla Costituzione.
I casi in cui è prevista la riunione del Parlamento in seduta comune sono i seguenti:
- elezione di cinque giudici della Corte costituzionale
- elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura
- messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica
- elezione del Presidente della Repubblica
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei deputati.