L'articolo 549 del Codice Civile, rubricato "Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 549 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 549 del Codice Civile:
"Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro".
Articolo 549 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma intende enunciare il principio dell'intangibilità della legittima, in forza del quale la tutela dei legittimari è considerata prevalente anche sull'autonomia privata estrinsecata nella volontà testamentaria, come confermato altresì dall'azione di riduzione concessa ai legittimari.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 549 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 549 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 novembre 2023, n. 33011
"In caso di legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile, ove il legittimario non intenda assecondare la volontà del de cuius, è da escludersi che la sua tutela si identifichi con l'azione di riduzione, estrinsecandosi piuttosto nel diritto potestativo di abbandono della disponibile ex art. 550 c.c. che, facendogli conseguire la sola legittima in piena proprietà, differisce dall'azione di riduzione in quanto impedisce il verificarsi di una lesione qualitativa della quota di riserva".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 30 giugno 2021, n. 18561
"Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari".
Corte di Cassazione, sezione 6-3, ordinanza 9 giugno 2020, n. 10936
"In tema di competenza territoriale, la controversia relativa alla validità di un contratto di comodato, concluso in vita dal "de cuius" con uno dei suoi eredi e concernente un immobile rientrante nell'asse ereditario, appartiene, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., alla competenza del giudice del luogo dove è posto l'immobile e non di quello di apertura della successione ex art. 22 c.p.c., restando irrilevante che a fondamento dell'impugnativa del comodato sia posta la violazione degli artt. 458 e 549 c.c., atteso che queste ultime disposizioni non sono funzionali a risolvere dispute fra coeredi, ma esclusivamente ad individuare delle ipotesi di nullità, mentre l'art. 22 citato disciplina la competenza nelle cause successorie, che sono configurabili solo allorché la lite sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 febbraio 2006, n. 3013
"Tenuto conto che la collazione tende unicamente ad evitare disparità di trattamento fra gli eredi non ricollegabili alla volontà del "de cuius", la relativa disciplina legale non ha carattere inderogabile nè sotto il profilo oggettivo nè sotto quello soggettivo, anche se l'imposizione dell'obbligo della collazione disposto dal testatore si configura come imposizione di un legato, sicchè il correlativo obbligo degli eredi tenuti al conferimento incontra il solo limite del rispetto della quota di riserva, ai fini della cui determinazione – fermo il divieto posto dall'art. 549 cod. civ. di imporre su di essa pesi o condizioni – i legittimari devono comunque imputare, ai sensi dell'art. 553 cod. civ., ed in conformità di quanto previsto nella clausola testamentaria impugnata, quanto hanno ricevuto dal "de cuius" in virtù di donazioni o legati".
Nella specie è stata ritenuta legittima la disposizione testamentaria con cui il "de cuius" aveva imposto ai legittimari -figli e coniuge – istituiti nella quota loro riservata per legge l'obbligo di conferire ai coeredi – nipoti "ex filio" ai quali era stata attribuita la disponibile – quanto ricevuto in vita dal "de cuius" a titolo di liberalità