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6 Aprile 2024
15:00

Art. 548 c.c. “Riserva a favore del coniuge separato”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 548 c.c., rubricato "Riserva a favore del coniuge separato", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo X, Sezione I del Codice. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 548 c.c. “Riserva a favore del coniuge separato”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 548 del Codice Civile, rubricato "Riserva a favore del coniuge separato", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 548 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 548 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 548 c.c. "Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato".

Comma 2 dell'art 548 c.c. "Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell' apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi , e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi".

Articolo 548 del Codice Civile: commento e spiegazione

La separazione sei coniugi, ove non vi sia addebito, non incide sui diritti successori del coniuge separato.

Il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione, invece, perde il diritto alla quota di legittima riservatagli e, solo ove godesse di una prestazione alimentare a carico del coniuge defunto, ha diritto a un assegno vitalizio.

Per le unioni civili tra persone dello stesso sesso non è prevista la separazione personale ma direttamente il divorzio che comporta la perdita dei diritti di successione.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 548 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 548 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 5 giugno 2019, n. 15277
"I diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del "de cuius", sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 25 novembre 1982, n. 6383
"Il principio, in forza del quale la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale, determina la cessazione della materia del contendere, tanto con riguardo alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti attinenti allo obbligo di mantenimento o di alimenti, non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio, sotto il profilo della rilevanza dell'addebitabilità o meno della separazione sui diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto che l'incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585, nuovo testo, cod. civ., postula che la sentenza di separazione sia passata in giudicato al tempo dell'apertura della successione".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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