L'articolo 544 del Codice Civile, rubricato "Concorso di ascendenti e coniuge", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 544 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 544 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 544 c.c. "Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio ed agli ascendenti un quarto".
Comma 2 dell'art 544 c.c. "In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569".
Articolo 544 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il decreto sulla filiazione ha modificato la norma nelle parti in contrasto la riforma e non più attuali.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 544 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 544 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 febbraio 1980, n. 6040
"Le innovazioni introdotte in materia di successioni mortis causa dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, non operano per le successioni che si sono aperte prima dell'entrata in vigore di detta legge, per le quali, pertanto, deve trovare applicazione, relativamente al coniuge superstite, la disciplina del codice civile nella formulazione originaria, che gli garantisce l'usufrutto di una quota dell'eredità, e non nel testo sostituito dalla citata legge, che gli attribuisce una quota del patrimonio del de cuius in piena proprietà".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 aprile 1979, n. 2228
"Allorquando sia stata esercitata l'Azione di riduzione delle Disposizioni lesive della legittima, al fine di determinare la reale consistenza della massa ereditaria, devesi in essa conferire il valore della rinunzia del coniuge superstite all'usufrutto uxorio, per il tempo corrente dal giorno della rinunzia stessa alla data della apertura della sua successione, costituendo tale rinunzia un atto di liberalita in favore dei figli".