L'articolo 538 del Codice Civile, rubricato "Riserva a favore degli ascendenti", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 538 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 538 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 538 c.c. "Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544".
Comma 2 dell'art. 538 c.c. "In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569".
Articolo 538 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il decreto sulla filiazione ha modificato la norma nelle parti in contrasto con la riforma e non più attuali.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 538 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 538 c.c.
Tribuna di Aosta, sentenza 24 febbraio 2010, n. 102
"Ai sensi dell'art. 538 c.c. se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio del de cuius, cd. legittima. La quota di legittima rappresenta, dunque, quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa (cd. quota indisponibile o riserva) in quanto spettante per legge ai soggetti di cui all'art 536 c.c., denominati legittimari, legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio, con la conseguenza che qualora la quota di legittima è intaccata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima. Il legittimario pretermesso dal testatore, non assume, pertanto, la posizione di chiamato all'eredità: a questa, infatti, sono chiamati solo coloro che sono designati dal testamento, il quale, intanto, rimane valido ed efficace. In tal caso, al fine di reintegrare la quota di legge e, conseguentemente, conseguire la quota di eredità di spettanza, il legittimario preterito deve esercitare l'azione di riduzione, volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti che hanno prodotto la lesione della sua quota. Solo a seguito di tale azione il legittimario conseguirà la qualità di chiamato all'eredità, in quanto avrà conseguito una quota della stessa; infatti, solo dal momento della sentenza che accoglie la domanda di riduzione, viene rimossa l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie, che conservano, fintantoché non vengano impugnate con l'azione di riduzione, la loro piena efficacia. Nel caso di specie, relativo ad una petitio hereditatis, il Tribunale, difettando la qualità di erede in capo all'attrice ed il presupposto del possesso senza titolo dei beni dell'asse ereditario in capo alla convenuta, condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione, respinge l'azione di petizione ereditaria promossa da parte attrice".