L'articolo 536 del Codice Civile, rubricato "Legittimari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 536 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 536 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 536 c.c. "Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge i figli, gli ascendenti".
Comma 2 dell'art. 536 c.c. "Ai figli sono equiparati gli adottivi".
Comma 3 dell'art. 536 c.c. "A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli".
Articolo 536 del Codice Civile: commento e spiegazione
Le disposizioni che regolano la successione dei legittimari tendono a conciliare l'autonomia di disporre per testamento delle proprie sostanze con l'interesse della famiglia a non vederle disperse, riconoscendo il diritto alla quota di legittima solo ai più stretti congiunti del defunto quali coniuge (o parte dell'unione civile), figli e genitori.
Il decreto sulla filiazione ha modificato la norma nelle parti in contrasto con la riforma e non più attuali.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 536 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 536 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 27 ottobre 2023, n. 29821
"In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.".
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 17 gennaio 2023, n. 1228
"Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che gli stessi abbiano partecipato al contratto e rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13530
"La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali non rientra la proposizione dell'azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima, cosicché la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è tardiva in senso strettamente temporale, potendo la stessa utilmente avere luogo anche prima della spedizione della causa a sentenza".