L'articolo 533 del Codice Civile, rubricato "Nozione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo IX – Della petizione dell'eredità.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 533 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 533 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 533 c.c. "L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi".
Comma 2 dell'art. 533 "L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni".
Articolo 533 del Codice Civile: commento e spiegazione
Mediante l'azione di petizione, l'erede può richiedere il riconoscimento della propria qualifica contro chiunque possieda tutti i beni ereditari oppure parte di essi.
Lo scopo è di ottenerne la restituzione.
L'azione di petizione ha carattere universale, dal momento che l'erede non agisce in ordine a un singolo bene, ma per il riconoscimento della sua qualità, ovvero per subentrare nella stessa posizione giuridica del defunto.
La petizione di eredità ha funzione recuperatoria in quanto volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 533 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 533 c.c.
Tribunale di Monza, sezione 4, sentenza 18 aprile 2003, n. 1016
"La petizione dell'eredità che, ai sensi dell'art. 533 c.c., consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, può assumere natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria, ritenendosi che la domanda di divisione dell'asse ereditario – configurando l'azione di cui all'art. 533 c.c. – postula l'accertamento, fra l'attivo ereditario, anche del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede per le somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 18 gennaio 2022, n. 1443
"Nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio. Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l'esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 18 maggio 2021, n. 13273
"Per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal r.d. n. 499 del 1929, nelle provincie già austro-ungariche, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria o agli acquisti a titolo originario, come l'usucapione. Ne consegue che in tali province il certificato di eredità previsto dall'art. 13 del citato r.d. dà luogo ad una presunzione "iuris tantum" circa la qualità di erede, ai sensi dell'art. 21 del medesimo r.d., ponendo a carico di colui che la contesta l'onere di provare in giudizio i fatti ad essa contrari".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 19 marzo 2021, n. 7871
"La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario; pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità – per natura, presupposti, oggetto e onere della prova – tra le due azioni".
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 29 dicembre 2020, n. 37607
"La pena accessoria dell'esclusione dalla successione della persona offesa, prevista dall'art. 609-nonies cod. pen. in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti sessuali ivi richiamati, si distingue dall'istituto civilistico dell'indegnità successoria – intesa come inidoneità soggettiva, nelle condizioni elencate dall'art. 463 cod. civ., a conservare i beni pervenuti per successione ereditaria, suscettibile di riabilitazione e rilevante solo in occasione dell'apertura della successione – poiché costituisce una causa oggettiva di incapacità a succedere che inizia ad operare sin dalla pronuncia della sentenza di condanna (o di patteggiamento) e non può essere oggetto di riabilitazione, in ragione dell'indisponibilità da parte del soggetto privato, ancorché vittima del reato, delle conseguenze sanzionatorie dell'illecito penale a carico di chi l'abbia commesso".
Corte di Cassazione, sezione 6.-2, ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28665
"Nell'ipotesi di "petitio hereditatis" proposta dal successore "ex lege", la domanda di nullità del testamento formulata dall'attore alla prima udienza dopo la produzione in giudizio della scheda testamentaria da parte del convenuto, ponendosi in nesso di consequenzialità con la relativa difesa, è ammissibile ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 183, comma 4, c.p.c.".
Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20024
"In tema di divisione dell'asse ereditario, qualora l'erede convenuto, in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del "de cuius", chieda l'adempimento dei diritti di credito da questo vantati nei confronti di altro coerede, può esperire l'azione di petizione dell'eredità che, ai sensi dell'art. 533 c.c., consente di chiedere sia la quota dell'asse ereditario sia il suo valore, assumendo natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 20 agosto 2019, n. 21505
"L'art. 1147 c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari; ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari – eventualmente previo annullamento del testamento che ha chiamato all'eredità il possessore di buona fede – può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.".