L'articolo 532 del Codice Civile, rubricato "Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VIII – Dell'eredità giacente.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 532 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 532 del Codice Civile:
"Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata".
Articolo 532 del Codice Civile: commento e spiegazione
La curatela cessa non solo con l'accettazione vera e propria ma anche con il verificarsi di fatti che producono l'effetto.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 532 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 532 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 30 gennaio 2023, n. 2725
"In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 16 luglio 2009, n. 29485
"La costituzione di parte civile effettuata dal curatore nell'interesse di una eredità giacente si intende revocata di diritto, anche a prescindere dall'espressa rinunzia, quando l'eredità è stata accettata".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 febbraio 2002, n. 2887
"Il decreto del Pretore di liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., (ammesso – in quanto tale – solo contro un provvedimento che incida con carattere di definitività su diritti soggettivi e che non sia altrimenti impugnabile), in quanto, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento può proporre opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.".