L'articolo 531 del Codice Civile, rubricato "Inventario, amministrazione e rendimento dei conti", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VIII – Dell'eredità giacente.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 531 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 531 del Codice Civile:
"Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per colpa".
Articolo 531 del Codice Civile: commento e spiegazione
La cessazione non è riferita al curatore persona fisica, bensì allo stato di giacenza dell'eredità, che viene meno con l'accettazione espressa o tacita.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 531 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 531 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 novembre 1977, n. 4805
"Poichè ai fini della liquidazione degli onorari difensivi il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la Competenza per valore, per cui le cause aventi ad oggetto l'Obbligo di rendere il conto e quelle di risarcimento del danno essendo sempre valutabili in denaro, rientrano tra quelle di cui all'art 14 cod proc civ, ne deriva che deve presumersi di valore equivalente al limite massimo di Competenza del giudice adito la causa in cui l'attore non precisi la somma pretesa dall'obbligato al rendiconto per la gestione di una comunione ereditaria e questi, dal suo canto, non precisi l'ammontare del risarcimento chiesto in riconvenzionale e dovuto per danni arrecati dall'attore alla comunione stessa".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 7 luglio 1976, n. 2541
"Il curatore dell'eredita giacente il quale intenda ricorrere ex art 111 cost contro la liquidazione del compenso effettuata dal pretore per l'attività da lui svolta, deve chiedere la nomina di un curatore speciale all'eredita giacente, ai sensi degli artt 78, 79 e 80 cod proc civ per la instaurazione di un valido contraddittorio: deve perciò ritenersi inesistente la notificazione del ricorso per Cassazione da lui eseguita nei propri confronti quale rappresentante dell'eredita, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 novembre 1975, n. 3969
"L'obbligazione di rendiconto e un'obbligazione di fare, il cui valore può sempre valutarsi pecuniariamente, perchè riconducibile, in definitiva, ad una somma di danaro. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto l'Obbligo di rendere il conto debbono farsi rientrare tra quelle regolate dall'art 14 cod proc civ, il quale fa riferimento, ai fini della Competenza per valore, alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, salve le contestazioni che, al riguardo, il convenuto faccia nella sua prima difesa".