L'articolo 530 del Codice Civile, rubricato "Pagamento dei debiti ereditari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VIII – Dell'eredità giacente.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 530 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 530 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 530 c.c. "Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale".
Comma 2 dell'art. 530 c.c. "Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli art. 498 e seguenti".
Articolo 530 del Codice Civile: commento e spiegazione
A differenza dell'erede beneficiato, responsabile solo per colpa grave, il curatore è responsabile per colpa anche lieve, secondo i criteri richiesti dalla diligenza media del buon padre di famiglia.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 530 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 530 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 26 marzo 1986, n. 2166
"Lo stato di bisogno richiesto per l'Esercizio dell'Azione di rescissione per lesione ai sensi dell'art. 1448 cod. civ. in caso di patrimonio amministrato da soggetto diverso dal suo titolare, va riferito unicamente alla situazione in cui versa il patrimonio amministrato. Conseguentemente, lo stato di bisogno può ravvisarsi anche con riguardo alla eredità giacente, in quanto la particolare disciplina prevista dagli art. 498 e 530 per la liquidazione dei debiti ereditari, non esclude che il curatore dell'eredità sia costretto, dalla Mancanza di denaro liquido, a vendere i beni amministrati a un prezzo inadeguato al loro valore, per evitare che i creditori diano inizio ad azioni esecutive".