L’art. 53 della Costituzione è inserito nella Parte I “Diritti e doveri dei cittadini”, Titolo IV della Costituzione “Rapporti politici”.
L’art. 53 della Costituzione dispone che ognuno ha il dovere di contribuire alle spese pubbliche sulla base della propria capacità contributiva.
Il sistema tributario si fonda sul principio di progressività, in forza del quale ognuno è tenuto a pagare i tributi in base al proprio reddito.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 53 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 53 della Costituzione:
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
Art. 53 della Costituzione: commento e spiegazione semplice
L’art. 53 della Costituzione introduce il principio di progressività, in base al quale ciascuno è tenuto a pagare i tributi sulla base del proprio reddito: coloro che percepiscono un reddito più alto, dunque, saranno tenuti a pagare di più rispetto a coloro che percepiscono un reddito inferiore.
Come si può ben comprendere, il principio di progressività è direttamente collegato al principio solidarista di cui all’art. 2 della Costituzione e al principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione.
Il principio di progressività è certamente rispettato quando si parla di imposte dirette: un esempio è rappresentato dall’IRPEF, che deve essere pagata sulla base di quanto una persona guadagna.
Stesso concetto non può essere riferito alle imposte indirette, per esempio all’IVA, che colpisce, in ultima istanza, tutti i consumatori allo stesso modo, a prescindere dalle loro capacità economiche.
Cosa sono i tributi?
I tributi sono delle prestazioni patrimoniali che lo Stato impone ai cittadini per finanziare la spesa pubblica.
La prima distinzione che è possibile effettuare è tra imposte e tasse:
- le imposte sono dei pagamenti che ciascuno è tenuto a effettuare, a prescindere dall’utilizzo effettivo di un servizio e che contribuiscono a finanziare la spesa pubblica. Come si vede, il pagamento delle imposte è chiaramente ispirato al principio solidarista, poiché tutti siamo tenuti a pagare le imposte per finanziare le spese necessarie per la collettività.
- le tasse rappresentano il corrispettivo che ciascuno è tenuto a corrispondere per l’utilizzo di un determinato servizio: un esempio è rappresentato dalla tassa relativa alla raccolta dei rifiuti;
Le imposte, a loro volta, si distinguono in imposte dirette e indirette.
Le imposte dirette colpiscono la capacità reddituale di un soggetto e sono ispirate al principio di progressività. Un esempio è l’IRPEF.
Le imposte indirette, invece, colpiscono in maniera indiretta la ricchezza di un soggetto e sono, ad esempio, l’IVA o le accise.
Le imposte indirette, dunque, non sono ispirate al principio di progressività poiché ricadono su tutti allo stesso modo.
Cos’è l’Anagrafe tributaria?
L’Anagrafe tributaria è un centro di raccolta ed elaborazione dei dati di interesse fiscale che riguardano tutte le persone fisiche, le società, gli enti, ai quali viene assegnato un codice identificativo (codice fiscale, partita Iva).
E’ attraverso l’Anagrafe tributaria, che l’Agenzia delle entrate può attivare strumenti efficaci di contrasto all’evasione fiscale.
Cosa sono il codice fiscale e la tessera sanitaria?
Il codice fiscale è composto da 16 caratteri e identifica il cittadino nei rapporti con l’amministrazione ai fini dello scambio di una serie di servizi.
La tessera del codice fiscale è stata sostituita dalla tessera sanitaria, che riporta il codice fiscale e i dati anagrafici e assistenziali dei cittadini.
Casistica giurisprudenziale
Un’interessante sentenza della Corte costituzionale sul principio di progressività:
Corte Costituzionale, sentenza del 23 gennaio 2014, n. 8
“Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 53 e 117, terzo comma, Cost., in quanto prevede l'applicazione di un'unica aliquota (pari allo 0,5 per cento) dell'addizionale regionale all'IRPEF per una fascia di redditi particolarmente estesa (dai 28 mila euro annui sino a quelli oltre i 75 mila euro), con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Infatti, la normativa regionale, nel suo complesso, risulta rispettosa del principio di progressività, che non è messo in discussione dalle modeste (rispetto alle aliquote statali) addizionali regionali. Inoltre, non risultano violati l'art. 117, terzo comma, Cost. e la norma interposta di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011 che statuisce, al primo comma, la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire l'aliquota addizionale regionale all'IRPEF di base a decorrere dall'anno 2012 e, al successivo comma 4, il divieto di aliquote delle addizionali disallineate rispetto agli scaglioni di reddito erariali. La norma censurata non impone l'obbligo di osservare integralmente tutti gli scaglioni statali, restando così affidati direttamente al principio costituzionale di progressività i limiti del potere regionale di differenziazione delle addizionali e della loro misura. Altresì, non vi è contrasto con l'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 68 del 2011, il quale fisserebbe un termine di applicazione «a decorrere dal 2014» per l'introduzione delle addizionali. Quest'ultima disposizione si riferisce espressamente alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 e non al comma 1, che è la sede normativa in cui viene disciplinata la facoltà per le regioni a statuto ordinario di aumentare o diminuire le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF”.