L'articolo 529 del Codice Civile, rubricato "Obblighi del curatore", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VIII – Dell'eredità giacente.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 529 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 529 del Codice Civile:
"Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla , a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili , e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione".
Articolo 529 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'elencazione dei compiti del curatore dell'eredità giacente ha carattere meramente esemplificativo, avendo il curatore un generale potere di amministrazione e conservazione dell'eredità e potendo, pertanto, compiere tutti quegli atti dispositivi necessari ad evitare il deterioramento o a mantenere la consistenza del patrimonio, nonchè porre in essere attività di tipo liquidativo.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 529 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 529 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 8 gennaio 2015, n. 39
"Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato attivamente e passivamente, ai sensi dell'art. 529 cod. civ., in tutte le cause che riguardano l'eredità medesima".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 marzo 2006, n. 5082
"Il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 16 marzo 2004, n. 5334
"Poiché, ai sensi dell'art. 529 c.c., il Curatore dell'eredità giacente, seppure non è un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, costituisce valido atto interruttivo del decorso della prescrizione l'atto di citazione notificato – in una controversia relativa a diritti ereditari – al Curatore dell'eredità giacente".
Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 8 aprile 1978, n. 1646
"L'amministratore e custode dei beni ereditari, quale ausiliario del giudice, esplica una funzione pubblica, onde alle sue dichiarazioni documentate deve attribuirsi pubblica fede".