L'articolo 528 del Codice Civile, rubricato "Nomina del curatore", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VIII – Dell'eredità giacente.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 528 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 528 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 528 c.c. "Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità".
Comma 2 dell'art. 528 c.c. "Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni".
Articolo 528 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'istituto giuridico dell'eredità giacente ha lo scopo di evitare che i beni ereditari restino privi di tutela per un periodo di tempo troppo lungo tra il momento di apertura della successione e l'accettazione.
Non a caso la possibilità di nomina di un curatore è limitata all'ipotesi che il chiamato non sia in possesso giuridico o materiale dei beni: in caso contrario, infatti, la legge impone al chiamato di provvedere all'accettazione (oppure alla rinunzia) in tempi brevi.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 528 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 528 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 23 novembre 2020, n. 26567
"In tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell'esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l'art. 12 l. fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d'inventario ovvero, nel caso previsto dall'art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell'eredità giacente".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 23 novembre 2017, n. 27915
"Le disposizioni degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa; esse non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell'eredità giacente del sottoscrittore, il quale non soggiace all'onere di disconoscimento, non essendo la disciplina normativa sopra richiamata estensibile per analogia a chiunque possa trarre un vantaggio dalla caducazione della scrittura".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 16 luglio 2009, n. 29485
"La costituzione di parte civile effettuata dal curatore nell'interesse di una eredità giacente si intende revocata di diritto, anche a prescindere dall'espressa rinunzia, quando l'eredità è stata accettata".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 marzo 2006, n. 5082
"Il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti".