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14 Febbraio 2024
11:00

Art. 527 c.c. “Sottrazione di beni ereditari”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 527 c.c., rubricato "Sottrazione di beni ereditari", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo VII del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 527 c.c. “Sottrazione di beni ereditari”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 527 del Codice Civile, rubricato "Sottrazione di beni ereditari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VII – Della rinunzia all'eredità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto giuridico della rinuncia e il suo funzionamento permettono di portare a conoscenza le sorti dell'eredità, scegliendo se accettarla oppure no.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 527 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 527 del Codice Civile:

"I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia".

Articolo 527 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore prevede l'acquisto automatico dell'eredità a titolo sanzionatorio, ma non un'accettazione tacita.

In questo caso, il comportamento del chiamato farebbe presumere una volontà contraria all'accettazione.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 527 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 527 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 ottobre 2014, n. 21348
"In tema di successioni "mortis causa", l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 cod. civ. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 cod. civ., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del "de cuius", ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 10 marzo 2006, n. 5274
"Il giudice competente a provvedere sull'eredità giacente, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilità dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede – genitore di figli minorenni – dalla rinunzia all'eredità, il relativo provvedimento, ancorché adottato dal Tribunale "quale giudice tutelare" e non quale giudice funzionalmente competente per l'eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente".

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 25 settembre 1989, n. 12887
"Perché si realizzi la condotta delittuosa prevista dall'art. 495 cod. pen., è necessario che l'agente si attribuisca espressamente, in una dichiarazione resa al pubblico ufficiale, una qualità di cui non è in possesso, ovvero espressamente neghi di esserne in possesso, pur avendola acquisita ed avendola conservata".

Nella specie la S.C. ha ritenuto che non integrasse il reato in questione la rinuncia all'eredità resa dinanzi a notaio da parte di persone già divenute eredi per effetto di accettazione "ope legis" ex art. 527 cod. civ., e perciò definitivamente spogliate della facoltà di rinuncia.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 dicembre 1984, n. 6412
"L'art. 527 cod. civ., secondo cui i chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto i beni a questa spettanti, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia, è applicabile non soltanto nei confronti del chiamato, il quale abbia commesso gli atti di sottrazione o di nascondimento prima della rinunzia all'eredità, ma anche nei confronti del chiamato il quale abbia posto in essere tali atti in un momento successivo, purché il diritto di accettare l'eredità non sia prescritto e questa non sia stata accettata da altri chiamati".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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