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24 Febbraio 2024
15:00

Art. 526 c.c. “Impugnazione per violenza o dolo”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 526 c.c., rubricato "Impugnazione per violenza o dolo", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo VII del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 526 c.c. “Impugnazione per violenza o dolo”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 526 del Codice Civile, rubricato "Impugnazione per violenza o dolo", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VII – Della rinunzia all'eredità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto giuridico della rinuncia e il suo funzionamento permettono di portare a conoscenza le sorti dell'eredità, scegliendo se accettarla oppure no.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 526 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 526 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 526 c.c. "La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo".

Comma 2 dell'art. 526 c.c. "L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo".

Articolo 526 del Codice Civile: commento e spiegazione

Così come nel caso dell'accettazione dell'eredità, anche la rinuncia è annullabile da parte dei creditori oppure del rinunziante.

E' bene specificare che ciò è possibile solo in caso di errore oppure dolo, poichè l'errore è invece irrilevante.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 526 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 526 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 12 giugno 2009, n. 13735
"In tema di successioni ereditarie, benché l'art. 526 cod. civ. escluda l'impugnazione per errore della rinuncia all'eredità, ciò non impedisce che tale impugnazione sia ammessa in presenza di errore ostativo; detta fattispecie, peraltro, non ricorre quando la rinuncia sia avvenuta in base all'erronea convinzione di essere stato chiamato alla successione in qualità di erede legittimo anziché di erede testamentario, rimanendo tale ipotesi estranea a quella dell'errore sulla dichiarazione".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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