L'articolo 526 del Codice Civile, rubricato "Impugnazione per violenza o dolo", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VII – Della rinunzia all'eredità.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto giuridico della rinuncia e il suo funzionamento permettono di portare a conoscenza le sorti dell'eredità, scegliendo se accettarla oppure no.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 526 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 526 del Codice Civile:
Comma 1 dell'art. 526 c.c. "La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo".
Comma 2 dell'art. 526 c.c. "L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo".
Articolo 526 del Codice Civile: commento e spiegazione
Così come nel caso dell'accettazione dell'eredità, anche la rinuncia è annullabile da parte dei creditori oppure del rinunziante.
E' bene specificare che ciò è possibile solo in caso di errore oppure dolo, poichè l'errore è invece irrilevante.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 526 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 526 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 12 giugno 2009, n. 13735
"In tema di successioni ereditarie, benché l'art. 526 cod. civ. escluda l'impugnazione per errore della rinuncia all'eredità, ciò non impedisce che tale impugnazione sia ammessa in presenza di errore ostativo; detta fattispecie, peraltro, non ricorre quando la rinuncia sia avvenuta in base all'erronea convinzione di essere stato chiamato alla successione in qualità di erede legittimo anziché di erede testamentario, rimanendo tale ipotesi estranea a quella dell'errore sulla dichiarazione".