L'articolo 525 del Codice Civile, rubricato "Revoca della rinunzia", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VII – Della rinunzia all'eredità.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto giuridico della rinuncia e il suo funzionamento permettono di portare a conoscenza le sorti dell'eredità, scegliendo se accettarla oppure no.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 525 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 525 del Codice Civile
"Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità".
Articolo 525 del Codice Civile: commento e spiegazione
La norma si pone in un'ottica di assoluta eccezionalità, ragione per cui il suo contenuto non può essere estesa al legato: la ragione è che la sua rinuncia è irrevocabile.
In ogni caso, la previsione intende garantire in ogni caso un titolare ai beni ereditari.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 525 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 525 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 28 dicembre 2022, n. 37927
"Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 6 ottobre 2022, n. 29146
"La formale revoca della rinuncia sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione dell'eredità fissato, ai sensi dell'art. 481 c.c., all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante; una volta concesso il termine, infatti, l'accrescimento può realizzarsi solo dopo lo spirare di esso e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 maggio 2012, n. 8021
"In forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile".
Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 18 aprile 2012, n. 6070
"La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 cod. civ. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal "de cuius") sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria".