L'articolo 523 del Codice Civile, rubricato "Devoluzione nelle successioni testamentarie", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VII – Della rinunzia all'eredità.
La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).
L'istituto giuridico della rinuncia e il suo funzionamento permettono di portare a conoscenza le sorti dell'eredità, scegliendo se accettarla oppure no.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 523 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 523 del Codice Civile:
"Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione , la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677".
Articolo 523 del Codice Civile: commento e spiegazione
Il legislatore attraverso la formulazione della norma ha voluto tutelare – nel modo più completo possibile – la volontà del testatore.
La norma, infatti, stabilisce un'assoluta prevalenza della sostituzione eventualmente disposta da questi per il caso di rinuncia del designato sulla rappresentazione e sull'accrescimento.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 523 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 523 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 settembre 2012, n. 16426
"In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 cod. civ. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 cod. civ., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 cod. civ., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 cod. civ., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l' "actio interrogatoria", mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 cod. civ., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 22 settembre 2000, n. 12575
"L'apertura della successione fa sorgere nei destinatari della "vocatio" il diritto di accettare l'eredità, soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, salvo che si tratti di "chiamati ulteriori". Sono da considerare tali soltanto coloro che subentrano in luogo dei rinunzianti, secondo il meccanismo delle devoluzioni disciplinato dagli artt. 522 e 523 cod. civ.".